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Ordinanza — n. 39230/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39230/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under the 1990 Code of Criminal Procedure, arguing regarding capacity, intent, and recidivism. The court rejected these arguments because they merely reproduced criticisms already addressed by the trial judges and failed to present new facts or evidence.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court reasoning; generic grounds lacking confrontation with the judgment's motivation render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments lack of new evidence procedural costs Cassazione ordinanza criminal procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990
309 del 1990) ; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla capacità i intendere e di volere, al dolo, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, alla ritenuta recidiva;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO DANIELE nato a ROMA il 11/08/1993 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16893/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337- 341 bis - 73 d.P.R. n. 309 del 1990) ; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla capacità i intendere e di volere, al dolo, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, alla ritenuta recidiva;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con le quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.