Italian Court dismisses appeal as grounds were not specifically argued in second instance and were generic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing violations regarding aggravating factors, non-punishability, sentencing calculation, and the balance between mitigating and aggravating circumstances. The court rejected these claims because the primary ground was not specifically deduced in the second instance, while other arguments were merely repetitive of issues already adequately evaluated by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 131, bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 60 cod. proc. pen.: Appeals must be specifically deduced in the second instance; generic or non-specific arguments regarding sentencing or aggravating factors are inadmissible if the lower court's reasoning has already been fully evaluated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW PABOY nato il 22/07/1989 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16864/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), la memoria prodotta dall'imputato / Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla violazione del divieto di correlazione tra accusa sentenza in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 ,bis cod. pen., alla dosimetria della pena, alla mancata riduzione della sanzione nella misura di un terzo per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen e del giudizio di prevalenza della attenuanttrispetto all'aggravante;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non specificamente dedotto in appello e, comunque, perché generico rispetto all'assunto della Corte, secondo cui l'aggravante sarebbe stata contestata in fatto, e, quanto agli altri, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché aspecifici i rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 e ss. sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre