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Ordinanza — n. 39225/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the law does not permit a trial on liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39225/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought a judgment on liability, but the lower court's decision was based on a crime under Article 73 of the 1990 Decree. The court rejected the appeal because Article 448, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure explicitly prohibits such a trial on liability.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; A criminal appeal challenging a preliminary judgment on liability is inadmissible because the law does not permit a trial on liability.

Parole chiave

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inadmissible appeal trial on liability Code of Criminal Procedure preliminary judgment procedural costs imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Artt. 444 e ss. cod. pen.
16753/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. pen. (condanna per il reato previsto dall'art.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
(condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge, ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIOLA RAFFAELE nato a NAPOLI il 14/08/1967 avverso la sentenza del 16/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16753/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.