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Ordinanza — n. 39223/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-compliant with Article 360-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39223/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for drug trafficking, arguing regarding liability and a specific legal provision. The court rejected these grounds because the arguments merely repeated criticisms already adequately evaluated by the trial judges without engaging with the specific reasoning of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis c.p.p.; Art. 360-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already evaluated by the trial judges or is generic, failing to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetition of censure drug trafficking procedural costs imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
16725/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
Art. 360-bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAGA ELJON nato il 27/05/2003 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; / R.G. n. 16725/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, generici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.