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Ordinanza — n. 39222/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and sentencing balance due to procedural preclusion and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39222/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued regarding recidivism and the balance of general mitigating circumstances, but the court found the first ground precluded as it was not specifically raised in the appellate stage. The second ground was rejected because the arguments merely reproduced criticisms already adequately evaluated by the lower court judges.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds not previously exhausted; arguments merely reproducing lower court assessments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal recidivism procedural preclusion mitigating circumstances inadmissible appeal court costs Italian criminal law imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA CRISTIAN nato a PALERMO il 02/06/2000 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16712/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla ritenuta recidiva e al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva, Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, precluso, non essendo stato dedotto specificamente in appello, essendosi in tale sede l'imputato limitato a censurare il giudizio di equivalenza oggetto del bilanciamento tra circostanze; e, il secondo, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.