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Ordinanza — n. 39221/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to raise concurrence of crimes in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because the argument regarding the concurrence of crimes under Articles 337 and 341 bis of the Penal Code was not raised during the appeal proceedings. The appellant contended that the lower court failed to properly analyze the relationship between these offenses, but the court ruled that such issues are precluded by procedural law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 337, 341 bis cod. pen.; The failure to deduce a specific ground of appeal in the second instance renders that argument precluded, barring its examination by the Supreme Court.

Parole chiave

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concorso di reati preclusione appello Codice Penale ricorso inammissibile spese processuali motivi di cassazione opposizione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 341 bis cod. pen.
Art. 596 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUMOCO MADOU nato il 01/08/1989 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16710/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis - 582 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al ritenuto concorso fra f i reati di cui agli artt. 337 e 341 bis cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché non dedotto in appello e, quindi, precluso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.