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Ordinanza — n. 39220/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing and crime selection as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39220/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Claudio Caka inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the agreed sentence and the selection of the most serious crime among those committed in continuation. The court rejected the appeal because the grounds raised were not permitted by law and were manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: Appeals regarding the application of an agreed sentence or the selection of the most serious crime in a continuing offense are inadmissible if the grounds are not permitted by law and manifestly unfounded.

Parole chiave

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appeal inadmissibility agreed sentence continuing offense most serious crime procedural law imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
16700/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
pen, (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACA KLAUDIO nato il 05/07/1987 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16700/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla corretta applicazione della pena concordata e alla individuazione del reato più grave fra quelli posti in continuazione; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge oltre che manifestamente infondato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.