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Ordinanza — n. 39218/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing and liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39218/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime in Article 341 bis of the Penal Code, arguing issues regarding liability and sentencing. The court rejected these arguments because they merely reproduced criticisms already evaluated by the lower courts and were too generic to confront the specific reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 368, comma 1, c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure Article 341 bis procedural costs controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 368, comma 1, c.p.p.
art. 341 bis cod. pen
16660/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ALESSANDRO nato a CARINI il 29/10/1982 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16660/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.