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Ordinanza — n. 39216/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-specific regarding sentencing under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39216/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for failing to provide specific grounds regarding the sentencing under Article 73 of DPR 309/1990. The appellant merely reproduced general criticisms already correctly evaluated by the lower court without adding new arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal lacking specific factual or legal arguments regarding sentencing is inadmissible as it merely reproduces criticisms already correctly evaluated by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing review DPR 309/1990 procedural costs Cassa delle ammende non-specificity dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
16650/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJRI OMAR nato il 24/12/2000 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16650/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e alla entità della pena; Ritenuto il motivo generico/ non essendo stato dedotto alcunchè di specifico e perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.