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Ordinanza — n. 39215/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-specific regarding sentencing and recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39215/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to provide specific grounds beyond generic criticisms already addressed by the lower court. The appellant challenged the sentencing under Article 73 of the Drug Trafficking Law and the exclusion of recidivism, but offered no new factual arguments. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already correctly evaluated by the court of first instance without deducing specific new facts or legal arguments.

Parole chiave

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generic appeal grounds recidivism exclusion drug trafficking sentencing inadmissible appeal procedural costs Cassation review specificity requirement commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
16610/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARA MADOU nato il 10/12/1995 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16610/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della recidiva; Ritenuto il motivo generico/non essendo stato dedotto alcunchè di specifico e perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito (cfr. pagg. 2- 3 sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 sett bre 2025.