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Ordinanza — n. 39214/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific facts regarding tax evasion conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court conviction for tax evasion, arguing the specific facts of the offense were not recognized. The court rejected this claim because the arguments were merely repetitive of the first instance judgment and lacked any new specific evidence or legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific factual deductions, and merely reproduce the criticisms already correctly evaluated by the court of first instance.

Parole chiave

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tax evasion conviction generic appeal grounds repetitive arguments inadmissible appeal procedural costs Cassazione ordinanza specific facts requirement imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
16607/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI ALESSANDRO nato a TORINO il 07/05/1997 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16607/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dal comma 5 della norma indicata; Ritenuto il motivo generico non essendo stato dedotto alcunchè di specifico e perché / meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito (cfr. pag. 3 sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.