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Ordinanza — n. 39213/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-specific regarding criminal charge qualification under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39213/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified facts under Article 337 rather than Article 341 bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal lacked specific arguments and merely repeated criticisms already properly addressed by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 341 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, fail to deduce specific facts, and are merely reproductive of censure already correctly evaluated by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds reproductive censure Article 337 Penal Code Article 341 bis Penal Code reati contro la pubblica autorità ingiuria sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
16602/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata loro riconduzione all'art.
Art. 341 bis cod. pen.
pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata loro riconduzione all'art. 341 bis cod.
art. 337 cod. pen
16602/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata loro riconduzione all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURZAIK OSSAMA nato a ARONA il 21/04/1993 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; / / R.G. n. 16602/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata loro riconduzione all'art. 341 bis cod. pen; Ritenuto il motivo generico/ non essendo stato dedotto alcunchè di specifico e perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.