Ordinanza — n. 39211/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGTIB MOHAMMED CUI 058NVPW nato il 28/03/2000 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16597/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto il ricorso• inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39211/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 16597/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto il ricorso• inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGTIB MOHAMMED CUI 058NVPW nato il 28/03/2000 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16597/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto il ricorso• inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.