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Ordinanza — n. 39210/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic retrial requests lacking specific factual confrontation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39210/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of mitigating circumstances and sentencing, but the court found these grounds merely repetitive of arguments already evaluated by the appellate judges. Consequently, the court rejected the request because the appeal failed to confront the specific reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic requests for a different evaluation of evidence or factual reconstruction without specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Generic Grounds Factual Reconstruction Mitigating Circumstances Cassa delle Ammende Procedural Costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. n. 3p9 del 1990
16587/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIONI CRISTIANO nato a MAGENTA il 12/04/1977 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16587/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 3p9 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.