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Ordinanza — n. 39208/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific facts on sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39208/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and merely reproduced arguments already correctly evaluated by the lower court. The appellant challenged the sentencing under Article 73 of the Drug Trafficking Law, claiming generic mitigating circumstances without providing specific factual support. The court rejected this as a failure to deduce anything specific, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be dismissed if the grounds are generic and merely reproduce censure already correctly evaluated by the court of first instance without specific factual deduction.

Parole chiave

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generic grounds appeal drug trafficking sentencing mitigating circumstances reproduction of censure inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
16577/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAGNE NDIAGA MAKHTAR nato il 05/04/2002 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16577/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza srecidiva; 66t, Ritenuto il motivo generico/ non essendo stato dedotto alcunchè di specifico e perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.