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Ordinanza — n. 39206/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-reproducible of lower court's adequate assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39206/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for crimes under Articles 337-341 bis of the Penal Code, arguing regarding liability, concurrence, sentencing, and mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they merely reproduced criticisms already adequately evaluated by the lower court and were too generic to confront the specific reasoning of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the reasoning of the lower court; generic arguments reproducing already evaluated criticisms are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments confrontation of reasoning criminal liability procedural costs recidiva nell'infrazione motivi di cassazione inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFERO UGOMATTEO nato a CUNEO il 04/02/1973 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16572/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al concorso tra i reati, al trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuti tutti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2025.