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Ordinanza — n. 39205/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-exhaustion of appeal grounds and lack of specific motivation regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39205/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution due to minor offense status and challenged the recidivism exclusion based on prescription. The court rejected these claims because the recidivism argument was not raised in the appellate court and the other arguments merely repeated generic criticisms already adequately evaluated by the lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must exhaust all grounds before the appellate court; arguments not raised there or merely generic repetitions of lower court assessments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism procedural exhaustion lack of specific motivation non-prosecution minor offense prescription of recidivism recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
16568/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 385 cod. pen
16568/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ANDREA nato a TORINO il 02/09/1968 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16568/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, al trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva in relazione alla prescrizione;

Ritenuti tutti i motivi inammissibili perché, da una parte, non dedotti in appello (recidiva), e dall'altra, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr. pag. 3 sentenza); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2025.