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Ordinanza — n. 39204/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the law does not permit a challenge to the judgment of responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39204/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mauro Baraldi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment regarding his criminal responsibility and sentencing under Article 385 of the Penal Code. The court ruled that the appeal was inadmissible because the specific legal provision does not allow for a challenge to the judgment of responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 385 c.p.: An appeal challenging the judgment of responsibility is inadmissible because the law does not permit such a remedy.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility judgment of responsibility Article 599 bis c.p.p. Article 385 c.p. procedural bar Cassa delle ammende second instance judgment evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
16566/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 385 c.p.
pen, (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
pen, (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARALDI MAURO nato a TORINO il 09/05/1966 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16566/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.