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Ordinanza — n. 39203/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal by defendant personally, ordering payment of court costs and fines to the state treasury.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted defendant. The lower court had sentenced the appellant to a fine under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree Law. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a specific sum to the Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; When a convicted defendant personally files an appeal against their own conviction, the appeal is inadmissible, and the appellant is condemned to pay the procedural costs and the fine to the state treasury.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility convicted defendant appeal procedural costs order fine payment to treasury Corte di Cassazione diritto a un difensore spese di gratuito patrocinio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
16545/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAMMEH LAMIN (CUI 05DOPOU) nato il 22/07/1999 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16545/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato che, dunque, condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.