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Ordinanza — n. 39200/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39200/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for judicial responsibility, but the court found the appeal merely repetitive of criticisms already adequately assessed by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected because it was too generic to meaningfully confront the specific reasoning provided in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 368, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already evaluated by the trial judges or is too generic to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure judicial responsibility procedural costs Cassa delle ammende non-comparable reasoning reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 368, comma 1, c.p.p.
art. 337 cod. pen
16535/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORCHID MOHAMED nato il 23/05/1993 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16535/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata/con la quale non si confronta (cfr., pagg. 2 - 3 sentenza);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.