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Ordinanza — n. 39199/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible because the law does not permit a challenge to the liability judgment itself.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39199/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment regarding criminal liability, arguing for a review of the responsibility assessment. The court ruled that the law strictly prohibits any legal remedy specifically targeting the liability judgment under the cited procedural article.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen; The law does not permit an appeal against the judgment on criminal liability, rendering such a request inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability appeal inadmissible remedy procedural law restriction second instance judgment Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen
16524/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, (condanna per il reato previsto dall'art.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
pen, (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE GABRIELE nato a RIVOLI il 07/10/1989 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16524/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibilitperché non consentito dalla legge; ) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.