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Ordinanza — n. 39198/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unsupported by specific facts or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39198/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Zarbo's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant challenged a conviction under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Drug Trafficking Decree, arguing for liability judgment. The court rejected the appeal because the grounds were deemed generic and lacked any specific factual or legal deduction.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals must be specific and supported by concrete facts; generic appeals without substantive arguments are inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal generic grounds Cassation procedure liability judgment imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
16522/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARBO GIUSEPPE nato a MIRANO il 26/11/1963 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16522/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.