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Ordinanza — n. 39195/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive and generic regarding the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39195/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for liability regarding the crime of resistance to a public official, but the appeal was rejected because it merely repeated criticisms already adequately assessed by the trial judges. Furthermore, the appeal was deemed generic as it failed to specifically confront the reasoning provided in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already evaluated by the judges of the merits or if it is generic and does not specifically confront the reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive censure generic reasoning resistance to official procedural costs imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
artt. 337 cod. pen
16473/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 cod. pen.- 73 D.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ELHAJI BARA nato il 06/04/1995 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16473/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 cod. pen.- 73 D.P.R. n. 309 del 1990); Esaminatpil motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.