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Ordinanza — n. 39194/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Abdou Modou inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant challenged a second-instance conviction for recidivism under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Tax Code, arguing regarding sentencing and penalty substitution. The court rejected these grounds because they merely reproduced criticisms already adequately assessed by the trial judges without offering specific new arguments to confront the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals that are merely reproductive of criticisms already evaluated by the trial judges or are generic and do not confront the specific reasoning of the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds generic criticism recidivism conviction tax code penalty commisurazione della pena per stupefacenti recidiva nell'infrazione esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
16471/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDOU MODOU nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16471/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla ritenuta recidiva, al trattamento sanzionatorio, alla sostituzione della pena; Ritenuti tutti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3-4 sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.