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Ordinanza — n. 39193/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for excessive sentence due to lack of specific grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39193/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for a lighter sentence, but the court found the arguments were not specifically raised in the second instance and merely repeated generic criticisms already evaluated by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirement of novelty and specificity for appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specifically grounded in new facts or legal errors not already addressed; generic reiteration of merits' reasoning renders them inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Specific Grounds Requirement Excessive Sentence Claim Second Instance Review motivi di cassazione restituzione dei sussidi statali disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
16460/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHALIB OTHMAN nato il 23/11/2000 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16460/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al trattamento sanzionatorio, alla sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non specificamente dedotti in appello (eccessività della pena), e dall'altra, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.