Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding alleged motivation defects in criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the joint appeals by Macor and Barbarano inadmissible, ordering them to pay court costs. Although the appellants formally cited defects in the lower court's reasoning, they actually challenged the factual evaluation of evidence rather than the legal motivation. The court ruled that such arguments fall outside the scope of admissible review for this specific type of complaint.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals alleging defects in motivation are inadmissible if they merely contest the factual assessment of evidence without raising a genuine legal question.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Macor Giuseppe nato a NAPOLI il 01/03/1991 Barbarano Fortuna nato a NAPOLI il 26/09/1986 avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Giuseppe Macor e Fortuna Barbarano, proposti congiuntamente con un unico atto d'impugnazione; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che formulato in termini non consentiti dalla legge dinanzi a questa Corte; osservato che, infatti, da un lato, emerge come, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, i ricorrenti hanno invero prospettato censure estranee al sindacato di legittimità, contestando la decisione dei giudici di merito, perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dello spessore probatorio di quanto emerso dagli accertamenti eseguiti dalle autorità; e, dall’altro lato, deve sottolinearsi come la Corte territoriale, richiamando per relationem la sentenza di primo grado, ha posto a base del proprio convincimento una lineare e non illogica motivazione, indicando correttamente le ragioni di fatto e di diritto per cui nella vicenda in esame devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata agli odierni ricorrenti (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 I