Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39116/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding factual credibility and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39116/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's assessment of witness credibility and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that evaluating witness reliability and sentencing discretion are matters of fact reserved for the trial judge, not the appellate court, absent manifest contradictions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 60 c.p.: The appellate court's assessment of witness credibility and the denial of general mitigating circumstances are matters of fact reserved to the trial judge and cannot be re-evaluated on appeal unless manifest contradictions exist.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate review limits witness credibility assessment general mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal identificazione credibile falsificazione di valori di bollo ufficiali falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 60 c.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011
277218 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.
S.U., n. 41461 del 19/07/2012
S.U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017
41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015
271623 – 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA Alfano Pasquale nato a NAPOLI il 02/10/1989 avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Pasquale Alfano; ritenuto che il primo motivo di ricorso non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto pur formalmente volto a denunciare presunte carenze della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, è in realtà teso a censurare nel merito la decisione dei giudici di appello, che si assume sbagliata in tema du valutazione del materiale probatorio; osservato che, a tale proposito, considerato che si è in presenza di una cosiddetta “doppia conforme” (cfr.

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 – 01), deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia offerto una adeguata motivazione rispetto alle doglianze prospettate con l’atto di gravame, confermando l’attendibilità delle risultanze processuali valorizzate dal giudice di primo grado, al fine della certa individuazione dell’odierno ricorrente quale autore della condotta truffaldina ascrittagli; che, inoltre, deve sottolinearsi che censure del tipo prospettate dall’odierno ricorrente, con cui si contesta la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese e/o l’esito del riconoscimento fotografico dell’imputato dalle stesse effettuato, fuoriescono dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, inossequioal principio incontroverso in giurisprudenza secondo cui l’apprezzamento in ordine alla credibilità della persona offesa dal reato, così come anche l’affidabilità della individuazione fotografica da questa effettuata, rappresentano una questione di fatto, rimessa al giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr.

S.U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di, Rv. 262908 – 01; in motivazione Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena, in particolare per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato; osservato che, infatti, preliminarmente deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; precisato che, inoltre, deve la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche osservando che mancano elementi positivi valorizzabili al fine della loro concessione, , in ciò facendo applicazione del principio di diritto a mente del quale l'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (in tal senso, tra molte, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell