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Ordinanza — n. 39115/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as evidence assessment is a matter for the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39115/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Arena's appeal inadmissible because it sought a new trial based on the non-consideration of decisive evidence. Arena argued that the appellate court failed to evaluate crucial proof regarding his alleged robbery, while the opposing party contended the existing evidence was sufficient. The court ruled that assessing which evidence is decisive and excluding others is a factual evaluation reserved for the trial judge, making the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 603 cod. proc. pen.; The appeal for non-consideration of decisive evidence is inadmissible if the lower court's exclusion of proof was based on a valid assessment that the evidence was not necessary to support the conviction.

Parole chiave

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non-consideration of evidence decisive evidence appeal appellate review standards factual evaluation powers inadmissibility of appeal annullamento del licenziamento abbandono del posto di lavoro indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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Art. 603 cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010, M.
266820), e considerato il principio secondo cui «È prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (così, Sez. 3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv.
Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Brustenghi
248105 – 0; conformemente: Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Brustenghi, Rv.
Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R.
246667 – 01; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Arena Giovanni nato a CATANIA il 23/09/1979 avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Giovanni Arena; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, previa parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, preliminarmente, occorre sottolineare come l’apprezzamento dei dati processuali e la scelta, tra le varie fonti di prova di quelle ritenute più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a base della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento; che, inoltre, tenuto conto che quello di cui all’art. 603 cod. proc. pen. rappresenta «un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione» (così Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), e considerato il principio secondo cui «È prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (così, Sez. 3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105 – 0; conformemente: Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Brustenghi, Rv. 246667 – 01; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01), deve ravvisarsi come la Corte territoriale, nel caso di specie, abbia congruamente esposto logiche e incensurabili argomentazioni circa la superfluità e non decisività della richiesta difensiva ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’imputato per il reato di rapina ascrittogli, a fronte di un quadro probatorio già sufficiente e completo (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deci