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Ordinanza — n. 39114/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for late and non-specific recidivism grounds violating procedural specificity rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39114/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet specific procedural requirements for challenging omitted reasoning on recidivism. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding recidivism, but the Court found this ground was not sufficiently specific under Article 581, paragraph 1-bis, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ruled that such procedural defects cannot be cured and must be raised with the necessary specificity at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Specificity of appeal grounds is mandatory; non-specific or late arguments regarding omitted reasoning on recidivism are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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omessa motivazione recidiva penale specificità motivi inammissibilità appello codice procedura penale violazione delle norme sicurezza segno che può indurre in errore abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630
Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578
n. 2654 del 1983 Rv. 163291
153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez.
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346
163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
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Testo completo

re - ORDINANZA Mazzocco Ermes nato a CAVARZERE il 19/09/1973 avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lettoil ricorso di Ermes Mazzocco; considerato che l’unico motivo d’impugnazione, con cui si contesta l'omessa motivazione in relazione alla recidiva, è inammissibile perché il corrispondente motivo di gravame per cui si deduce il vizio in esame è stato dedotto senza rispettare i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.. considerato che le cause di inammissibilità dell'atto di appello possono essere rilevate nel giudizio di cassazione, atteso che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01); considerato che un motivo aspecifico non può ritenersi ritualmente dedotto davanti al giudice del gravame, con la conseguenza che non si può proporre ricorso per cassazione per denunciare un vizio di omessa motivazione in relazione a un motivo -di fatto- mancante; considerato, inoltre, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21