Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in prior appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the first ground, alleging violation of law regarding criminal responsibility, was not previously raised as a specific motive in the Court of Appeal proceedings. The court noted that the second ground concerning the non-absorption of crimes was repetitive of arguments already examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 611 comma 1 secondo inciso cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation were not specifically deduced as motives of appeal in the prior instance, or if supplementary memoranda are filed outside the statutory time limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Mignucci Gianluca nato a ASCOLI PICENO il 21/10/1981 avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Gianluca Mignucci e la memoria sopravvenuta il 13 ottobre 2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di appello affermato la responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., nonostante fosse emerso dalle risultanze processuali la partecipazione dello stesso nella realizzazione del reato presupposto, non è consentito in questa sede, in quanto la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (pagg. 7 – 9), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso assorbimento del reato di cui all’art. 469 cod. pen. in quello di cui all’art. 648-bis cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già svolti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha fornito una motivazione che non è censurabile per congruenza logica e conformità ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi sottolineare che tra la condotta di riciclaggio e quella di contraffazione di impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ben può configurarsi un concorso formale, trattandosi di fattispecie tra le quali, per diversità sotto il profilo strutturale e cronologico, non ricorre un rapporto di specialità (per eadem ratio si veda Sez. 2, n. 27748 del 13/06/2024, Lettieri, Rv. 286701 – 0, correttamente richiamata dalla Corte di merito, a pag. 5 della impugnata sentenza); considerato che non può essere esaminata la memoria pervenuta in data 13/10/2025 in quanto tardiva, non avendo rispettato il termine di quindici giorni liberi previsto dall’art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen. per il deposito di memorie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso