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Ordinanza — n. 39112/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding prescription limits for recidivist crimes under Penal Code articles 157 and 161.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39112/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Fabrizio Lombardo inadmissible, rejecting his claim that the statute of limitations for the charged crimes had expired. The court found that the lower court correctly applied Penal Code articles 157 and 161, noting that Lombardo's recidiva status under article 99 doubled the base prescription period and extended it further due to interrupting acts. Consequently, the statute of limitations had not yet run, making the request for extinction of the crime legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161, 99 cod. pen.: The recidiva circumstance under article 99 doubles the base prescription period and increases the extension for interrupting acts, preventing the statute of limitations from expiring when the extended term remains unexpired.

Parole chiave

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statute of limitations recidiva aggravating circumstance prescription period extension Penal Code article 99 inadmissible appeal criminal prescription interrupting acts assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
pen., in quanto circostanza aggravante a effetto speciale, incide sia sul computo del termine base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod.
Art. 161 cod. pen.
pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod.
Art. 99, second comma cod. pen.
e dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità; che, invero, la recidiva di cui all’art. 99, secondo comma, cod.
Art. 642 cod. pen.
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di estinzione dei reati ex art. 642 cod. pen. per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt.
art. 642 cod. pen
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di estinzione dei reati ex art. 642 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè
Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv.
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu
274721 – 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv.
Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli
Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco
272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv.
Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi
268214-01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Lombardo Fabrizio nato a (ETIOPIA) il 07/11/1963 avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabrizio Lombardo; letta le conclusioni della parte civile UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.a.. considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di estinzione dei reati ex art. 642 cod. pen. per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. e dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità; che, invero, la recidiva di cui all’art. 99, secondo comma, cod. pen., in quanto circostanza aggravante a effetto speciale, incide sia sul computo del termine base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (cfr.

Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 – 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv. 273490- 01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214-01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802-01); che, nella specie, tenuto conto del doppio aumento per la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., i giudici di merito hanno correttamente rilevato come il termine di prescrizione non fosse ancora decorso (si veda, in particolare, pag. 12 sulla impossibilità di procedere a declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, dell'applicazione della recidiva contestata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, infine, che va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione.

A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia 5 effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attività non si rinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è