Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of statutory grounds for annulment on missing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to annul the first-instance judgment for missing mitigation of punishment under specific criminal code articles. The court rejected this, noting that missing motivation does not mandate annulment but allows the appellate judge to complete the reasoning without depriving the defendant of a trial degree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 cod. proc. pen.; Art. 62 cod. proc. pen.: The appellate court may complete missing motivation without annulling the first-instance judgment, as annulment is strictly limited to specific statutory grounds not including omitted reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Incampo Michele nato a ALTAMURA il 21/10/1983 avverso la sentenza del 02/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Michele Incampo; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Con esso il ricorrente si duole del mancato annullamento -a opera della Corte di appello- della sentenza di primo grado, affetta dal vizio di motivazione mancante in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, n.6, e all'art. 625-bis cod. pen.. Secondo il ricorrente la corte di appello non poteva integrare la motivazione della sentenza impugnata, ma doveva limitarsi a rilevare la mancanza della motivazione e, conseguentemente, annullare la sentenza di primo grado.
L'assunto difensivo, però, è manifestamente infondato, atteso che le ipotesi in cui il giudice di appello deve procedere all'annullamento della sentenza di primo grado sono tassativamente indicate dall'art. 604 cod. proc. pen. e, tra queste, non rientra l'omessa motivazione. In presenza di una mancanza di motivazione, invece, i giudici dell'appello possono provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (cfr., in tal senso, tra molte, Sez. 5, n. 23036 del 18/03/2025, Grandi, Rv. 288200 - 01Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep., Diana, Rv. 287505 - 01).
Da ciò la manifesta infondatezza del primo motivo, in quanto contrasta con un orientamento di legittimità assolutamente consolidato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in relazione all’art. 625-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché riproduttivo di rilievi già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte di merito, la quale ha sottolineato come, trattandosi di circostanza prevista per specifici reati, tra i quali non è contemplato quello di rapina per cui si procede, essa non possa trovare applicazione nel caso in esame (si veda pag. 6 della impugnata sentenza); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in ordine all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., risulta manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione con cui i giudici di appello, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (cfr.
Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi, Rv. 282203 – 01; Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, dep. 2018, D’Elia, Rv. 272012 – 01), hanno esposto le ragioni di fatto e di diritto per cui, nel caso di specie, debba ritenersi correttamente applicata l’aggravante dell’uso dell’arma (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.