Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive evidence and fraud. The appeal is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Hudorovich inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court correctly denied them based on the absence of positive evidence, the suspect's fraudulent skill, and the degree of taking advantage of another's good faith. The court ruled that it is sufficient for the trial judge to reference only decisive favorable or unfavorable elements, dismissing the need to consider every argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court correctly applies established case law by denying generic mitigating circumstances due to a lack of positive evidence, fraudulent conduct, or exploitation of good faith, requiring only reference to decisive elements rather than all arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Hudorovich Andrea nato a UDINE il 27/10/1990 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Hudorovich; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, ponendo a base del loro diniego l’assenza di elementi di segno positivo, la particolare abilità truffaldina dell’imputato e il grado di approfittamento dell’altrui buona fede, hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01); precisato che, in particolare, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il