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Ordinanza — n. 39099/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise mitigation argument at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39099/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to request the mandatory mitigation for minor offense status during the appellate proceedings. Although the applicant argued the lower court violated the Constitutional Court's 2024 ruling by omitting this statutory reduction, the Court held that such arguments must be raised in the appellate instance. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The failure to request the mandatory mitigation for minor offense status in the appellate court renders the subsequent cassation appeal inadmissible, as the issue was not properly raised in the first instance of review.

Parole chiave

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mandatory mitigation minor offense inadmissibility cassation appeal failure to raise argument appellate court omission procedural default rule abuso della licenza e delle targhe protezione dei segni pubblici infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Alessandro Priore; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: della violazione dell’art. 629 cod. pen. per la mancata applicazione in via officiosa dell’attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n.
Art. 133 cod. pen.
120 del 2024; del vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
259142); rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 2024
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Alessandro Priore; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: della violazione dell’art. 629 cod. pen.
art. 133 cod. pen
120 del 2024; del vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
259142); rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024
120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni» (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
pen.; cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
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Testo completo

re - ORDINANZA Priore Alessandro (cui 05mtb2j) nato a MILANO il 22/01/1986 avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Alessandro Priore; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: della violazione dell’art. 629 cod. pen. per la mancata applicazione in via officiosa dell’attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2024; del vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen., per motivazione insufficiente sulla pena base e sull’aumento in continuazione, non avendo approfondito il tema del disvalore del fatto; considerato che il motivo relativo alla mancata considerazione in via officiosa della lieve entità del fatto è inammissibile perché il ricorrente non l’ha sollecitata in sede di appello, pur trovandosi nelle condizioni di farlo.

A tale proposito va richiamato il principio di diritto a mente del quale «in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni» (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 – 01); considerato che il motivo con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, così come formulato, è inammissibile, ove si rammenti il consolidato orientamento a mente del quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così