Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for property damage exposing entry to public disgrace.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Rosario De Stefano inadmissible, rejecting all three grounds of violation and procedural error. The court affirmed that the lower court correctly applied legal principles regarding the aggravating circumstance of exposing the victim's entry to public disgrace and properly assessed the lack of particular triviality under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the conviction for property damage stands, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation reviews only manifest illogicality of merit court decisions on discretionary sentencing factors, upholding convictions where aggravating circumstances are clearly established and triviality is absent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA De Stefano Rosario nato a NAPOLI il 01/11/1985 avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Rosario De Stefano; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in relazione al reato di danneggiamento ascritto all’odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, risulta anche meramente riproduttivo di profili di censura già proposti con l’atto di appello e già esaminati dalla Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (cfr. ex multis, Sez. 1 - , n. 8215 del 14/12/2018, dep. 2019, Pataffio, Rv. 274916 – 01;
Sez. 1, n. 8634 del 24/01/2018, Catani, Rv. 272412 – 01; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014,dep. 2015, Felici, Rv. 263258 – 01; Sez. 2, n. 561 del 09/12/2008, dep. 2009, Bacconi, Rv. 242716 – 01), con congrua e lineare motivazione ha evidenziato le ragioni per cui la porta d’ingresso di un’abitazione può dirsi bene esposta alla pubblica fede, con conseguente piena integrazione della relativa circostanza aggravante; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando le diverse ragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto (si veda pag. 3 dell’impugnata sentenza); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così come il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la mancata determinazione della pena in misura pari al minimo edittale, sono entrambi manifestamente infondati, poiché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dal provvedimento impugnato emerge tanto la concessione delle suddette attenuanti quanto l’irrogazione di una pena base di mesi quattro di reclusione, coincidente con il minimo edittale previsto per il reato ascritto all’odierno ricorrente, ridotto per effetto delle riconosiute circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.