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Ordinanza — n. 39097/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of lower court's already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39097/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Manuele Braidic inadmissible due to a lack of required legal grounds. The sole ground of appeal, contesting the lower court's assessment of the victim's credibility in a fraud case, was deemed merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the territorial court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide a new, effective comparison with the existing record, necessitating its dismissal and the imposition of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely a reproduction of arguments already fully examined and dismissed by the lower court without presenting a new, effective legal comparison.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetitive Grounds Fraud Liability Victim Credibility Cassazione Decision Procedural Costs rifiuti metallici

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
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Testo completo

re - ORDINANZA Braidic Manuele nato a TREVIGLIO il 10/04/1991 avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Manuele Braidic; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591 cod. proc. pen., in quanto, con doglianze volte a censurare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e che, dunque, fuoriescono dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, esso risulta meramente riproduttivo di rilievi già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con lineare e logica motivazione (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), con la quale il ricorrente ha omesso un effettivo e puntuale confronto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere