Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of lower court's already decided issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Manuele Braidic inadmissible due to a lack of required legal grounds. The sole ground of appeal, contesting the lower court's assessment of the victim's credibility in a fraud case, was deemed merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the territorial court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide a new, effective comparison with the existing record, necessitating its dismissal and the imposition of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely a reproduction of arguments already fully examined and dismissed by the lower court without presenting a new, effective legal comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Braidic Manuele nato a TREVIGLIO il 10/04/1991 avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Manuele Braidic; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591 cod. proc. pen., in quanto, con doglianze volte a censurare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e che, dunque, fuoriescono dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, esso risulta meramente riproduttivo di rilievi già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con lineare e logica motivazione (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), con la quale il ricorrente ha omesso un effettivo e puntuale confronto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere