Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a mere reproduction of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant argued for a different reading of procedural data regarding her participation in a false note offense, but the court found this approach impermissible. Consequently, the court ruled that it cannot re-evaluate factual findings or substitute its own logic for that of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of criticism are merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTONE MARIA VINCENZA nato a ORTA NOVA il 16/12/1966 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Maria Vincenza Albertone responsabile, in concorso con Sergio De Stefano, del reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputata articolando un unico motivo di censura a mezzo del quale si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di una condotta di partecipazione del l'im putata; - che l'unico motivo del ricorso è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove si dà conto della scansione cronologica dei vari tentativi di spendita della banconota falsa e della conseguente piena consapevolezza di entrambi gli imputati) e tendenti ad ottenere una differente lettura dei dati processuali alla luce di rinnovato giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, non considerando che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci