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Ordinanza — n. 39091/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming personal relevance of facts, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39091/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was indeducible. The appellant argued that the lower court failed to evaluate his personal characteristics, giving undue weight to the factual dimensions of the crime. The court rejected this, noting that sentencing discretion and the assessment of proportionality are reserved for the trial judges unless the decision is arbitrary or unmotivated.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The assessment of the proportionality of the penalty and the evaluation of the offender's personality are matters of fact and discretion reserved to the court of first instance, making such arguments inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review personal relevance of facts proportionality of penalty cassation grounds rejection denuncia mendace inganno sull'identità gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione dell'art. 133 cod.
art. 495 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Antonio Americo responsabile del reato di cui all'art. 495 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione dell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMERICO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 14/05/1985 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Antonio Americo responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione dell'art. 133 cod. pen., nella parte in cui i giudici di merito non avrebbero valutato la personalità dell'imputato, dando prevalente rilievo alla dimensione fattuale del reato; - che l'unico motivo di ricorso è indeducibile in quanto, da un canto, postula un rinnovato apprezzamento di congruità della pena (laddove la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione:

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), dall'altro, la pena è stata determinata nel minimo edittale, previa esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e la difesa non allega eventuali ragioni fondanti ulteriori riduzioni di pena; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr sid