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Ordinanza — n. 39087/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false accusation, upholding non-punishment exception denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39087/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Fasano inadmissible, confirming the lower court's conviction for false accusation. The appellant argued for a non-punishment exception based on the act's minor nature, but the court found this claim unfounded. The court ruled that the territorial judge's discretionary assessment of the act's severity, based on the defendant's intent, is immune from cassation review absent logical or legal defects.

Regesto Legislator

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Art. 496 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court's discretionary evaluation of whether a false accusation is particularly minor, considering the perpetrator's intent, is not subject to cassation review unless manifestly flawed.

Parole chiave

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false accusation non-punishment exception discretionary power cassation review minor offense assessment false dichiarazioni senza giuramento impunità remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Giuseppe Fasano responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art.
Art. 495 cod. pen.
pen., così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 495 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 496 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Giuseppe Fasano responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art.
art. 495 cod. pen
pen., così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 495 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANO GIUSEPPE nato a GAGLIANO DEL CAPO il 14/04/1988 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Giuseppe Fasano responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha dato atto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) delle ragioni (la finalità perseguita dall'imputato, valutata alla luce del precedente per omicidio stradale) per le quali ha ritenuto, in aderenza ai criteri normativi, il fatto non particolarmente tenue; valutazione frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune - come in questo caso - da manifesti vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente