Criminal appeal dismissed for lack of specificity and failure to meet statutory time limits for prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luana Vallone's appeal against her conviction for the crime in Article 455 of the Penal Code inadmissible. Vallone argued that the offense had prescribed, but the court found the appeal violated the principle of specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court determined the claim was manifestly unfounded given the offense occurred on April 20, 2018, and the applicable prescription periods had not yet expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal must strictly adhere to the principle of specificity of grounds and must fall within the cases provided by law; appeals alleging prescription are inadmissible if they fail to meet these requirements or if the facts clearly demonstrate the offense is not yet prescribed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE LUANA nato a ROMA il 31/03/1972 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Luana Vallone responsabile del reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputata articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce la prescrizione del reato contestato; - che il ricorso è inammissibile in quanto in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett.
c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U., n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531) ed è comunque manifestamente infondato, alla luce della data di consumazione (20 aprile 2018) e del termine di prescrizione (anni otto, quello ordinario, e dieci, quello massimo); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il P