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Ordinanza — n. 39073/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as discretionary sentencing balance is not reviewable unless arbitrary or illogical.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39073/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court's sentencing balance was flawed. The appellant argued the court failed to properly weigh mitigating circumstances against recidivism, but the court held that such discretionary evaluations are immune from review unless arbitrary or illogical. Since the lower court's reasoning was sufficient and not arbitrary, the appeal was dismissed with costs.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review discretionary sentencing balances unless they are arbitrary or illogical, requiring only sufficient motivation to justify the chosen equivalence.

Parole chiave

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sentencing discretion recidivism mitigation appellate review limits arbitrary reasoning criminal appeal inadmissibility principio dell'equivalenza misure d'effetto equivalente scrutinio per merito comparativo

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
art. 495 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENBELGACEM ELHECHMI nato il 03/03/1976 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25519/2025 -Udienza del 05 novembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Elhechmi Benbelgacem ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di comparazione tra circostanze - è manifestamente infondato perché la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivaziòne, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Che, nel caso di specie il giudizio di equivalenza è sufficientemente spiegato (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e il ricorrente si limita a contestarlo, senza addurre argomentazioni critiche utili a comprendere quali vizi affliggano la sentenza impugnata nel non avere optato per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva così come riqualificata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 novembre 2025 Il consiglie stensor