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Ordinanza — n. 39072/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism exclusion, upholding conviction for fraud based on prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39072/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal against the second-instance conviction for fraud inadmissible. The appellant argued for the exclusion of recidivism, but the court found the lower court's reasoning aligned with established precedent requiring a concrete assessment of the link between prior crimes and the current offense. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The exclusion of recidivism requires a concrete judicial assessment of the relationship between the current offense and prior convictions, rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed, to determine if a persistent criminal inclination influenced the new crime.

Parole chiave

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recidivism exclusion fraud conviction prior criminal record social danger assessment Cassation inadmissibility recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 495 cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignani
Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Sabbatini
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino
Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato
275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIADA SALIMA nato a MERATE il 27/05/1997 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25514/2025 -Udienza del 05 novembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Salima Biada ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sulla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato perché la Corte di appello si è adeguata agli insegnamenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui occorre che il riconoscimento della reddiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez.

U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Che, nel caso di specie, la recidiva è adeguatamente giustificata, atteso che la ricorrente risulta gravata da numerose e anche recenti condanne; inoltre, dalle modalità esecutive del fatto oggetto di giudizio emerge la perdurante pericolosità sociale della stessa, che non aveva esitato a commettere il reato per sottrarsi all'esecuzione di un'ordinanza custodiale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 novembre 2025 Il consigliere stérisore SJI Pr