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Ordinanza — n. 39071/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39071/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Casa inadmissible due to a generic and indeterminate ground of attack regarding sentencing. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning, but the court found the complaint failed to specify the exact elements required by the procedural code. Consequently, the appeal was rejected because the reasoning was logically sound and the penalty applied the statutory minimum with only minor adjustments for generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal based on vague grounds of attack is inadmissible if it fails to specify the precise elements of the alleged defect, preventing the appellate court from exercising its review.

Parole chiave

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generic grounds of attack inadmissible appeal specific elements requirement sentencing reasoning procedural code violation motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso— che deduce vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 133 cod. pen.
art. 495 cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri
265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASA ALESSANDRO nato a MILANO il 15/03/1989 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25513/2025 -Udienza del 05 novembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Alessandro Casa ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso— che deduce vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che, peraltro, la pena inflitta è stata determinata partendo dal minimo edittale della cornice prevista dal legislatore e che la Corte di appello si è solo limitata, dopo aver escluso la recidiva, a diminuire la pena per le circostanze attenuanti generiche a 9 invece che a 8 mesi di reclusione.

Il che rende ragione ulteriore dell'inammissibilità del ricorso, giacché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 novembre 2025 Il consiglier,éìstensore .P