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Ordinanza — n. 39060/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal in bankruptcy fraud case due to manifestly unfounded arguments regarding missing documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that missing accounting documents should exonerate him from charges of fraudulent bankruptcy, relying on the possibility of reconstructing records elsewhere. The court rejected this, citing established precedent that such reconstruction does not negate the offense and emphasizing the collective interest in market integrity.

Regesto Legislator

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Art. 217, comma 1, n. 4 I. fall.; The possibility of reconstructing missing accounting documents elsewhere does not exonerate the accused, as the offense infringes upon both individual and collective market interests.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy missing documentation market integrity collective interest inadmissible appeal documenti bancari irregolarità finanziarie rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 217, comma 1, n. 4 I. fall.
- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto Luigi Alessandro responsabile dal reato di cui all'art. 217, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRO LUIGI nato a CATANIA il 16/09/1953 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto Luigi Alessandro responsabile dal reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 I. fall., confermando la responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale (così riqualificate, in primo grado, le originarie imputazioni in termini di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta da operazioni dolose); - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando due motivi d'impugnazione, connessi tra loro, a mezzo dei quali si deduce, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inoffensività della condotta contestata e l'inidoneità di quest'ultima ad incidere sull'interesse tutelato dalla norma alla luce della pacifica successiva ricostruzione della contabilità; - che il 20 ottobre 2025 la difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha ulteriormente argomentato, insistendo per l'accoglimento del ricorso; - che entrambi i motivi sono manifestamente infondati, alla luce della pacifica irrilevanza della parallela possibilità di ricostruire aliunde la documentazione mancante (ex multis, Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346) e della natura degli interessi coinvolti, non solo individuali, come quello del debitore o quello dei creditori, ma anche collettivi (il corretto funzionamento del mercato); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre