Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39059/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to speculative reasoning on prescription period calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39059/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Stuani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Stuani argued that the crime of counterfeiting health and ID cards had expired due to an erroneous calculation of the offense date, assuming documents were created at their issuance date. The court rejected this because the complete falsity of the documents prevents any precise temporal anchor for calculating the prescription period, rendering the appellant's reasoning purely presumptive and legally unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 110, 56-640, 61 n. 7 cod. pen.; Art. 494, 61 n.2 cod. pen.; Art. 81 cpv., 477-482, 61 n.2 cod. pen.; Art. 495 cod. pen.: An appeal based on a presumptive reasoning regarding the calculation of the prescription period for counterfeiting crimes is inadmissible when the falsity of the documents precludes a precise temporal anchor for the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
counterfeiting health card counterfeiting ID card prescription period calculation presumptive reasoning inadmissible criminal appeal dismissal durata dell'infrazione termine di revisione esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 56-640 cod. pen.
Art. 61 n. 7 cod. pen.
Art. 494 cod. pen.
Art. 61 n.2 cod. pen.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Art. 477-482 cod. pen.
Art. 495 cod. pen.
artt. 495 cod. pen
(capo B); artt. 495 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STUANI ANTONIO nato a ANGERA il 26/08/1971 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25260/2025 -Udienza del 05 novembre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Antonio Stuani ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 56-640, 61 n. 7 cod. pen. (capo A); artt. 494, 61 n.2 cod. pen. (capo B); artt.81 cpv., 477-482, 61 n.2 cod. pen. (capo B); artt. 495 cod. pen. (capo D);

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge per omessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di contraffazione della tessera sanitaria e della carta di identità, in conseguenza di un erroneo calcolo della data di commissione del fatto — è manifestamente infondato in quanto il ricorso si fonda su un ragionamento presuntivo. Considerato che il ragionamento del ricorrente è presuntivo perché ipotizza che i documenti falsi (la tessera sanitaria n. 80380000111241540012 e la carta di identità) siano stati formati alla data di emissione (calcolata a ritroso da quella di scadenza), mentre la completa falsità di essi impedisce di dar seguito ad un ragionamento di tal fatta e di sostenere che, quindi, vi sia un riferimento temporale preciso cui ancorare il calcolo della prescrizione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 novembre 2025 Il consigliew estensore -F5'r