Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marcello Passalacqua's appeal against the second-instance conviction for grave threats inadmissible. The defense argued for generic mitigating circumstances, while the civil party requested the appeal be declared inadmissible. The court ruled that the lower court sufficiently addressed the case by citing the defendant's lack of prejudice and the specific context of the threat, rendering the appeal unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment is manifestly unfounded because the lower court provided a sufficient reference to the decisive elements regarding the lack of prejudice and the specific context of the threat, without needing to explicitly recognize generic mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA MARCELLO nato a CATANZARO il 27/03/1990 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Martello Passalacqua responsabile del reato di minaccia grave; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - che con memoria depositata il 15 ottobre 2025, la difesa della costituita parte civile ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - che il ricorso è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in concreto individuati nella spregiudicatezza dell'azione e nel contesto all'interno del quale si è consumata la minaccia (pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che, infine, non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di