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Ordinanza — n. 39053/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding internal/external continuation and prescription due to prior judgment on liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39053/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision on the imputability of two crimes and the calculation of the sentence, arguing issues regarding the continuation of crimes and the statute of limitations. The court ruled that the first ground was inadmissible because the continuation of crimes was not the subject of the remand trial, while the second ground was barred by the res judicata established in the prior cassation judgment regarding the appellant's liability.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the subject matter of the continuation of crimes was not addressed in the remand trial, or if the statute of limitations has already expired due to a prior final judgment on the appellant's liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuation of crimes statute of limitations res judicata remand trial inadmissible appeal condono delle spese procedurali remissione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 9152 del 28/01/2025, Perciballi
Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANDREA nato a PRAIA A MARE il 13/11/1977 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio e in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto Andrea Russo dai reati a lui ascritti ai capi 3) e 4) della rubrica (così come precedentemente riqualificati), rideterminando il complessivo trattamento sanzionatorio (relativo anche ai reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica) in anni uno e mesi cinque di reclusione; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando due motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta continuazione interna (al capo 1) ed esterna (con il capo 2) e l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati; - che il primo motivo è indeducibile in quanto oggetto del giudizio del rinvio era solo la responsabilità per i reati di cui ai capi 3) e 4) (per i quali è intervenuta sentenza di assoluzione) e il trattamento sanzionatorio e, nel giudizio di rinvio, non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione (Sez. 6, n. 9152 del 28/01/2025, Perciballi, Rv. 287701); - che il secondo motivo è anch'esso indeducibile alla luce del giudicato formatosi in ordine alla sussistenza della responsabilità per i capi 1) e 2), conseguente alla dichiarazione d'inammissibilità, nel resto, dell'originario ricorso per cassazione e l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore