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Ordinanza — n. 39051/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds for discretionary sentencing comparisons lacking arbitrariness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39051/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's discretionary comparison of circumstances falls outside cassation review unless arbitrary. The appellant argued for the prevalence of generic mitigating factors, but the court found the sentencing rationale sufficiently motivated and non-arbitrary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Discretionary assessments of sentencing circumstances are reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning, not for disagreement with the court's choice of the most adequate penalty solution.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review comparative circumstances judgment arbitrariness standard cassation jurisdiction limits credito documentario bancarotta fraudolenta documenti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDO BRUNO nato a ERCOLANO il 19/08/1946 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Bruno Accardo responsabile dei reati di bancarotta documentale e da operazioni dolose; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione, a mezzo del quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze, invocato in termini di prevalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche; - che il ricorso è indeducibile in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il onsigliere estensore Il P Odent