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Ordinanza — n. 39049/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for recidivism due to inadmissible factual reconstruction and unsupported sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39049/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court erred in establishing the subjective element of the crime and in setting the sentence. The court rejected these claims, noting that the first argument sought an impermissible factual reconstruction and the second was unsupported given the appellant's criminal history and the severity of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 and Art. 360, n. 3 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if it attempts to obtain a factual reconstruction through criteria different from those adopted by the court of first instance, or if the grounds for appeal are manifestly unfounded in light of the relevant elements considered by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal subjective element recidivism conviction factual reconstruction sentencing proportionality false dichiarazioni senza giuramento falsità ideologica in documenti guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, n. 3 of the Code of Criminal Procedure
art. 483 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Alessandro Favara responsabile del reato di cui all'art. 483 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARA ALESSANDRO nato a SIRACUSA il 16/03/1984 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Alessandro Favara responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando due motivi di impugnazione; - che il primo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è indeducibile in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (la certa conoscenza della pregressa revoca della patente e l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato: pag. 1 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, formulato sotto i profili della violazione di legge e correlato vizio di motivazione quanto alla concreta determinazione della pena, è manifestamente infondato, avendo la Corte dato atto degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della determinazione della pena (i plurimi precedenti penali e la significativa gravità della condotta), in termini congrui rispetto alla parallela genericità del corrispondente motivo d'appello e alla misura della pena irrogata (ampiamente inferiore al medio edittale); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il C igli e estensore Il