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Ordinanza — n. 39044/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual elements under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was deemed generic and indeterminate. The appellant argued against the conviction for fraudulent bankruptcy but failed to specify the exact elements of the sentence's reasoning that required correction. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for a valid challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and fails to identify the specific elements of the contested decision, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal specific elements requirement supervisory power indeterminate complaint motivi di cassazione reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCOMPAGNI MARTA nato a AREZZO il 01/03/1971 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Marta Boncompagni responsabile del reato di bancarotta da operazioni dolose; - che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, con memoria depositata il 20 ottobre 2025, la difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, anche alla luce della sentenza nelle more divenuta definitiva; - che il motivo formulato con tale ultima memoria è indeducibile in quanto estraneo ai profili censurati con il ricorso; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5